A chi addebitare la separazione dei coniugi se criticità e disaccordi erano esistenti già durante il matrimonio?
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l’addebito non è escluso dall’esistenza di criticità e disaccordi esistenti già prima del matrimonio e perdurati per tutta la convivenza, sfociando addirittura in episodi di violenza

La Corte d’appello, in parziale modifica della sentenza di primo grado, aveva confermato il rigetto della richiesta di addebito della separazione al marito. Veniva così rigettata la richiesta della moglie non essendo state ammesse le prove prodotte dalla donna. Veniva infatti confermato che la crisi coniugale era stata determinata da una conflittualità esistente tra i coniugi fin dall'inizio del matrimonio, in realtà già prima della celebrazione delle nozze.
La donna, quindi, decideva di promuovere ricorso per cassazione in quanto, a suo dire, i giudici di merito non avevano considerato i gravi fatti relativi alle violenze domestiche e ai soprusi subiti durante la convivenza.
La Cassazione ricorda che, ai fini dell'addebito della separazione, l’accertamento dell'intollerabilità della convivenza deve essere svolto sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi. Non può infatti la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro.
Inoltre occorre distinguere l'esistenza di un rapporto che fin dall'inizio era difficile o addirittura conflittuale, dalla vera e propria situazione di intollerabilità della convivenza che ha portato alla separazione.
Quanto, invece, alle violenze domestiche, esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole e anche se consistenti in un unico episodio, la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore.
Tornando alla vicenda in esame, secondo la Cassazione la decisione della coppia di sposarsi subito dopo la nascita della figlia, nonostante alcune criticità, può solo far ritenere che, al momento del matrimonio, tali criticità non erano considerate tali da ostacolare la scelta di comunione di vita. Ciò però non può far escludere che, durante il matrimonio, le criticità si siano poi reiterate e aggravate, come dedotto dalla ricorrente, sostanziandosi anche in condotte violative degli obblighi matrimoniali da alcuno dei coniugi.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso della donna e rimanda la vicenda ai giudici di merito per un nuovo esame (Cass. civ., sez. I, ord., 30 aprile 2024, n. 11631).