Acquisto di vaccini Covid-19: le informazioni disponibili sui contratti erano sufficenti?
Non si chiude la discussione sui vaccini contro il Covid-19. Secondo il Tribunale UE, la Commissione non ha garantito al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti di acquisto dei vaccini.

A finire sotto la lente del Tribunale Europeo sono state le clausole dei contratti relative agli indennizzi nonché le dichiarazioni sull’assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l’acquisto dei vaccini.
Ma facciamo un passo indietro e torniamo nel 2020 e 2021, quando sono stati stipulati tra la Commissione Europea ed alcune imprese farmaceutiche i contratti di acquisto di vaccini contro il Covid-19 per la cifra di circa 2,7 miliardi di euro, rapidamente resi disponibili per garantire il fermo di oltre un miliardo di dosi.
Nel 2021 però alcuni deputati europei, ma anche alcuni privati, hanno chiesto, sulla base del Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l’accesso a tali contratti e a taluni documenti relativi. Lo scopo della richiesta era comprendere termini e condizioni dei medesimi contratti e assicurarsi che l’interesse pubblico fosse stato tutelato.
La Commissione ha però concesso solo un accesso parziale e i documenti sono stati messi in rete in versioni oscurate. I deputati e i privati interessati hanno quindi investito il Tribunale dell’Unione europea con varie domande di annullamento.
Il Tribunale ha accolto parzialmente entrambi i ricorsi e annullato le decisioni della Commissione nella parte in cui esse contengono irregolarità.
Per quanto riguarda le clausole dei contratti relative all’indennizzo delle imprese farmaceutiche da parte degli Stati membri per eventuali risarcimenti che esse dovrebbero pagare in caso di difetto dei loro vaccini, il Tribunale sottolinea che «il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità ai sensi della direttiva 85/374 2. Nondimeno nessuna disposizione della direttiva 85/374 vieta a un terzo di rimborsare gli importi pagati a titolo di risarcimento da un produttore a causa della difettosità del suo prodotto».
La sentenza ricorda comunque che le clausole relative all’indennizzo sono state integrate nei contratti per compensare i rischi corsi dalle imprese farmaceutiche connessi all’abbreviazione del termine di messa a punto dei vaccini, circostanza stata avallata dagli Stati membri e di dominio pubblico.
La Commissione non ha dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali di tali imprese. Allo stesso tempo però non ha fornito spiegazioni sufficienti che consentissero di capire in che modo l’accesso alle definizioni di «dolo» e di «ogni ragionevole sforzo» in alcuni contratti e alle clausole dei contratti relative alle donazioni e alle rivendite dei vaccini avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio a tali interessi commerciali.
Quanto al tema del conflitto di interessi, la sentenza sottolinea che nel tentativo di proteggere la privacy dei membri coinvolti nella squadra negoziale per l'acquisto dei vaccini, la Commissione ha cercato di negare parzialmente l'accesso alle loro dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. Tuttavia, il Tribunale ha respinto tale argomentazione, sostenendo che la divulgazione di tali informazioni sarebbe stata necessaria per l'interesse pubblico.