Addebito della separazione: possibile fare riferimento al grave stato di infermità del coniuge
Ragionamento valido se la patologia investe la sfera psichica della persona, precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, e rappresenta un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale da determinare di per sé stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza

A fronte di una richiesta di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, se si tratta di uno stato perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, e specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per sé stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza. In tale ipotesi, ove l'altro coniuge non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale in favore del coniuge in difficoltà, ai fini della eventuale pronuncia di addebito, la violazione di tale dovere non può essere riguardata di per sé stessa, ma occorre invece accertare in concreto ‒ con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed alla successione temporale degli avvenimenti ‒ se la condotta del coniuge mostratosi disinteressato verso il partner rifletta un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, o non costituisca piuttosto una presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza. (Ordinanza 10711 del 20 aprile 2023 della Corte di Cassazione)