Adottabilità di un minore: necssaria la valutazione anche dei parenti più stretti

Qualora i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultrafamiliare costituisce l’extrema ratio impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti (tra i quali non possono non essere considerati i nonni), qualora abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione

Adottabilità di un minore: necssaria la valutazione anche dei parenti più stretti

Tale fondamentale valutazione richiede che un giudizio negativo sui parenti più stretti del minore possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei ‘Servizi sociali che hanno monitorato l'ambito familiare o, eventualmente, il parere di un consulente tecnico. Va precisato, però, che la figura parentale vicariante è da ritenersi tale quando sia in grado di prendersi cura del minore non solo con riferimento alle sue esigenze materiali ed economiche, ma anche assicurando un supporto emotivo e relazionale, in modo tale da escluderne lo stato di abbandono. Difatti, lo stato di abbandono del minore non può essere escluso per effetto della mera disponibilità, manifestata da alcuno dei parenti entro il quarto grado, a prendersi cura di lui, quando non sussistano rapporti significativi pregressi con il bambino e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, senza traumi per il minore e in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità. (Ordinanza 29815 del 27 ottobre 2023 della Cassazione)

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