Adottati i bimbi orfani di femminicidio ma fermi i rapporti con zii e nonna materna
Anche in caso di adozione c.d. piena, il giudice può valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio-affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine

A seguito di un femminicidio, la Corte d’Appello di Milano dichiarava lo stato di adottabilità dei due figli minori della coppia.
Veniva infatti accertata l’inidoneità genitoriale del padre e di tutte le figure vicariali del nucleo familiare.
I Giudici hanno comunque ritenuto opportuno conservare i rapporti tra i minori e i prozii paterni, nonché con la nonna materna, secondo quanto stabilito dai Servizi territoriali, a fronte della sussistenza di una relazione affettiva significativa che avrebbe aiutare i piccoli nell’elaborazione del trauma subito a causa della morte della madre per mano del padre.
La Procura Generale di Milano ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi per la violazione della legge n. 184/1983 in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel legittimare la conservazione di legami con la famiglia di origine.
Sulla questione del trattamento degli orfani di femminicidio, è intervenuta solo l’anno scorso la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 183/2023 ha osservato che dalla lettura della legge n. 184/1983, in una prospettiva costituzionale di tutela del minore e della sua identità, il giudice può accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine, realizzi il migliore interesse del minore. Al contrario, la loro interruzione potrebbe cagionare invece al minore un pregiudizio.
Seguendo tale interpretazione, la Cassazione riconosce la possibilità per il giudice, anche in caso di adozione piena o legittimante, di «valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali» (Cass. civ., sez. I, ord., 6 maggio 2024, n. 12233).