Adottato maggiorenne: può aggiungere, e non anteporre, il cognome dell’adottante al proprio

Illegittimo quel passaggio del Codice Civile che non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato di maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto

Adottato maggiorenne: può aggiungere, e non anteporre, il cognome dell’adottante al proprio

L’adottato maggiore d’età può aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all’identità personale e anche l’adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi. Questo il principio fissato dai giudici della Corte Costituzionale, i quali hanno dichiarato illegittimo l’art. 299, primo comma, del ‘Codice Civile’ nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto. La citata norma del ‘Codice Civile’, nel disporre che l’adottato assume il cognome dell’adottante, prevedeva la sua automatica anteposizione. I giudici hanno sottolineato l’importanza, nell’adozione della persona maggiore d’età, della trasmissione all’adottato del cognome dell’adottante, nonché della regola generale dell’anteposizione di quest’ultimo cognome, quale segno identificativo del vincolo adottivo. Nondimeno, essi hanno ritenuto lesivo di principi costituzionali il fatto che, in considerazione degli interessi implicati, l’ordine dei cognomi non possa essere invertito dalla sentenza di adozione, quando sia l’adottando maggiore d’età sia l’adottante si siano espressi in tal senso. (Sentenza 135 del 4 luglio 2023 della Corte Costituzionale)  

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