Adozione del figlio se la madre non può garantirgli una vita serena

Nel caso specifico, la struttura di personalità della donna ha avuto ricadute decisamente negative sulle sue capacità genitoriali e le ha impedito di anteporre le esigenze del figlio alle proprie e di modificare il proprio stile di vita in funzione delle esigenze di un bambino che certo non può vivere e crescere in una situazione di costante precarietà e imprevedibilità

Adozione del figlio se la madre non può garantirgli una vita serena

Adozione del minore necessaria se la madre non risulta essere in possesso di capacità genitoriali sufficienti a garantirgli una vita serena e se, inoltre, non vi sono elementi per presumere che ella possa acquisire tale capacità in tempi ragionevoli e compatibili con i bisogni del figlio. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali, chiamati a prendere in esame una delicata vicenda, hanno posto in evidenza che in passato la donna, priva di una occupazione, aveva dimostrato l’inutilità dei sostegni a lei offerti e, soprattutto, di non considerare il figlio una priorità, come quando aveva rifiutato di entrare in comunità con lui. In aggiunta, poi, è stato osservato che la donna era incorsa sovente in ritardi, mancanze e incoerenze comportamentali, e la consulenza tecnica era pervenuta a un giudizio conclusivo secondo cui alle dichiarazioni di amore della donna per il figlio non corrispondevano azioni concrete idonee a dimostrare di volerlo effettivamente con sé. E, inoltre, non vi erano serie garanzie che la donna, una volta entrata in comunità con il bambino, permanesse con lui effettivamente. In conclusione, la donna non era in grado di garantire al figlio un’adeguata ed equilibrata crescita, e ciò a causa della sua struttura di personalità che aveva ricadute decisamente negative sulle sue capacità genitoriali e le impediva di anteporre le esigenze del figlio alle proprie e di modificare il proprio stile di vita in funzione delle esigenze di un bambino che certo non può vivere e crescere in una situazione di costante precarietà e imprevedibilità. (Ordinanza 6188 dell’1 marzo 2023 della Corte di Cassazione)

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