Adozione di minorenni: vige anche in secondo grado l’obbligo di audizione della famiglia collocataria

Questa la strada percorribile laddove l'adempimento sia stato omesso dal Tribunale per i minorenni in primo grado

In tema di adozione di minori di età, la normativa, che prevede l'obbligo di audizione della famiglia collocataria, trova applicazione anche in grado di appello ove l'adempimento ivi previsto sia stato omesso dal tribunale per i minorenni in prime cure, altrimenti spettando al giudice dei gradi successivi di verificare se l'incombente debba essere rinnovato, in presenza di ulteriori, fondate e sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti, oppure se le dichiarazioni già rese dall'affidatario o dalla famiglia collocataria, completate dalle relazioni dei ‘Servizi sociali’, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti. I giudici aggiungono poi che l’obbligo di convocazione va escluso nei confronti di coloro che abbiano in affidamento preadottivo il minore disposto a seguito di una pronuncia di adottabilità, nonché nei confronti dell’ente, dell’istituto o della comunità familiare affidataria, e precisano ulteriormente che si deve reputare necessaria la convocazione non solo degli affidatari o collocatari ma anche di quelli designati a seguito di affidamento provvisorio nel corso dei giudizi sulla dichiarazione di adottabilità e quelli nominati nei giudizi sulla responsabilità genitoriale e sull’affidamento del minore. Ciò perché, se si tiene conto della ratio della previsione, non v’è dubbio che la stessa esigenza di conoscere la situazione del minore, mediante la convocazione degli affidatari ricorra anche nelle altre ipotesi di affidamento diverse da quello preadottivo. (Sentenza 11682 del 4 maggio 2023 della Corte di Cassazione)  

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