Adulterio non provato o non ingiurioso: impossibile revocare le donazioni nei confronti del coniuge fedifrago

Respinta l’istanza avanzata da un uomo. Decisiva la mancanza di prove sul tradimento messo in atto dalla moglie

Adulterio non provato o non ingiurioso: impossibile revocare le donazioni nei confronti del coniuge fedifrago

Esclusa l’avvenuta dimostrazione del presunto adulterio addebitato dall’uomo alla moglie. In particolare, non sono emersi fatti tali da ritenere provato che la donna intrattenesse una relazione con un altro uomo e con modalità ingiuriose nei confronti del marito. Respinta perciò l’istanza di revocazione delle donazioni effettuate dall’uomo in favore della moglie. Il riferimento, nel caso in esame, è agli atti con cui alla fine degli anni 90 l’uomo ha donato alla moglie alcuni beni immobili – la quota indivisa di una metà di due fabbricati e la porzione di un altro fabbricato – e l’ha beneficiata, con atto pubblico di compravendita, di un immobile destinato a uso abitativo acquistato con denaro proprio. A distanza di quasi quindici anni da quegli atti, però, l’uomo, sostenendo di essere venuto a conoscenza del fatto che la propria moglie intratteneva una stabile relazione extraconiugale tale da integrare ingiuria grave nei suoi confronti, ha chiesto inutilmente sia la revocazione per ingratitudine delle donazioni, diretta e indiretta, effettuate in favore della donna, che il risarcimento dei danni. (Ordinanza 27033 del 14 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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