Aiuti di Stato durante la pandemia: i giudici legittimano i provvedimenti adottati da Francia e Svezia
Ciò alla luce del principio secondo cui un aiuto non può essere considerato incompatibile con il mercato interno per ragioni legate unicamente al fatto che l’aiuto è selettivo o al fatto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza

Nel marzo 2020 la Francia ha notificato alla Commissione Europea una misura di aiuto sotto forma di moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei. Tale moratoria, di cui beneficiavano le compagnie aeree titolari di una licenza francese, consisteva nel differire il pagamento di tali tasse al 1° gennaio 2021 e nel ripartire in seguito i pagamenti su un periodo di ventiquattro mesi, ossia fino al 31 dicembre 2022. Nell'aprile 2020 la Svezia, a sua volta, ha notificato alla Commissione Europea una misura di aiuto sotto forma di un regime di garanzie sui prestiti, per un importo massimo di cinque miliardi di corone svedesi, volto a sostenere le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio svedese nell'ambito della pandemia di Covid-19. La Commissione Europea ha approvato tali misure di aiuto. E ‘Ryanair’ ha contestato tale approvazione, proponendo obiezioni che sono state respinte dai giudici comunitari, i quali hanno sancito che le misure di aiuto prese in esame sono valutabili come conformi al diritto dell'Unione Europea. In sostanza, secondo i giudici comunitari, il regime di aiuti svedese è stato adottato nell'interesse dell'Unione Europea, mentre la moratoria attuata dalla Francia è valutabile come idonea a porre rimedio ai danni economici provocati dalla pandemia di Covid-19 e non come una discriminazione. (Sentenze del 23 novembre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)