Anche i provvedimenti concernenti statuizioni su tempi e modalità di visita dei figli minori sono ricorribili in Cassazione

La vicenda vede come protagonista un padre che propone ricorso avverso un provvedimento del Tribunale di Campobasso che si pronunciava in ordine all'affido della figlia minore nonché sulla sospensione della responsabilità genitoriale

Dopo aver affrontato l'ammissibilità del ricorso, i Giudici ne esaminano i motivi: per quanto concerne la sospensione della responsabilità genitoriale, i giudici di Appello, errando nel confermarla, hanno mosso dalla condotta tenuta dal ricorrente, consistita nel «rifiuto di partecipare agli incontri con la figlia – poiché intendeva vederla solo fuori dal prescritto contesto “protetto” -, sia nel creare ansia e tensione nella figlia per esprimere il suo consenso sulle questioni per le più rilevanti; […]». Sul punto i Giudici rilevano una lesione al diritto alla bigenitorialità; argomentano infatti che «pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori».

Occorre, infatti, sempre tenere bene a mente l'interesse superiore del minore nel rispetto del quale occorre garantire il diritto alla bigenitorialità, inteso come presenza comune dei genitori nella vita del figlio, così da assicuragli stabili relazioni affettive e una consuetudine di vita. Su questo punto il Collegio ritiene che il comportamento del padre di non voler accedere agli incontri in regime protetto con la figlia, di per sé, non è sufficiente a giustificare la sospensione della responsabilità genitoriale in mancanza di una comparazione tra il diritto della minore agli incontri con il padre e il diritto di questi a recuperare i rapporti con la figlia. Inoltre, anche la condotta del ricorrente riguardo le decisioni rilevanti per la vita della figlia che hanno suscitato in quest'ultima ansia e tensione, non rilevano una chiara scorrettezza del padre quanto piuttosto «l'effetto di scelte molto ponderate da parte del padre». Con queste motivazioni, la prima sezione civile accoglie il ricorso rinviando alla Corte di Appello.

(Cass. civ., sez. I, sent., 5 gennaio 2024, n. 332)

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