Antiriciclaggio, no all’accessibilità totale al pubblico delle informazioni sulla titolarità delle società

I giudici osservano che le informazioni così divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo

Antiriciclaggio, no all’accessibilità totale al pubblico delle informazioni sulla titolarità delle società

Alla luce dei paletti fissati a livello comunitario in materia di antiriciclaggio è invalida la disposizione secondo cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati europei sono accessibili in ogni caso al pubblico. I giudici precisano che l’ingerenza risultante da tale misura non è né limitata allo stretto necessario né proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Il caso riguarda una legge lussemburghese che, adottata nel 2019 e in conformità, almeno sulla carta, alla direttiva comunitaria antiriciclaggio, ha istituito un Registro dei titolari effettivi, prevedendo che debba esservi iscritta e conservata tutta una serie di informazioni sulla titolarità effettiva delle entità registrate, con l’aggiunta che una parte di queste informazioni è accessibile al pubblico, in particolare tramite internet. I giudici fanno chiarezza dichiarando l’invalidità della disposizione della direttiva antiriciclaggio secondo cui gli Stati dell’Unione Europea provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico. Secondo i giudici, tale accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, poiché le informazioni divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo. Inoltre, le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi. (Sentenza del 22 novembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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