Appalto legato a un programma comunitario: accuse generiche non possono spingere la Commissione Europea a un approfondimento sulla legittimità dell’assegnazione del contratto
I giudici sottolineano che l’unico comportamento contestato alla società vincitrice dell’appalto è l’aver assunto, nel corso della procedura di gara, un ex dipendente della società che ha visto respinta la propria offerta

Valida e confermata l’aggiudicazione, nell’ambito del ‘Programma Galileo’, dell’appalto dei satelliti di transizione alla ‘Thales Alenia Space Italia’ e alla ‘Airbus Defence & Space’. Per i giudici, difatti, la Commissione Europea non era obbligata a condurre un’indagine più approfondita sugli addebiti mossi dalla ‘OHB System’, che ha visto respinta la propria offerta, nei confronti della ‘Airbus Defence & Space’. Sotto i riflettori il bando con cui, nel maggio del 2018, l’’Agenzia Spaziale Europea’, agendo in nome e per conto della Commissione Europea, aveva indetto una procedura di gara d’appalto relativa alla fornitura di satelliti di transizione nell’ambito di quel ‘Programma Galileo’ che mira ad istituire e a gestire un sistema europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite a fini civili. A essere messa in discussione è stata l’aggiudicazione dell’appalto alla ‘Airbus Defence & Space’, ma su questo fronte i giudici annotano che, da un lato, una lettera era l’unico elemento di cui disponeva la Commissione Europea in ordine ad un presunto comportamento illecito della società, e aggiungono che le accuse formulate in tale lettera dalla società uscita sconfitta dal bando non erano fatti accertati o risultanze ottenute nell’ambito di audit o di indagini svolti dalle autorità competenti dell’Unione Europea o dagli Stati. In sostanza, non è emerso nessun elemento di prova idoneo a suffragare le accuse menzionate nella lettera. Di conseguenza, tali accuse non possono essere considerate come fatti o risultanze tali da costituire indizi sufficienti a suffragare una presunzione di colpevolezza della società. I giudici aggiungono poi che la Commissione Europea non era tenuta ad indagare sulle accuse mosse dalla società uscita sconfitta dalla gara d’appalto, anche perché l’unico comportamento contestato alla società vincitrice dell’appalto era il fatto di aver assunto, nel corso della procedura di gara, un ex dipendente della società che ha visto respinta la propria offerta, e tale fatto non costituisce, di per sé, un indizio di un comportamento idoneo a configurare un grave illecito professionale. (Sentenza del 26 aprile 2023 del Tribunale dell’Unione Europea)