Approvazione di sostanze attive: niente applicazione automatica della proroga temporanea

La proroga dell’approvazione è subordinata alla condizione che il ritardo della procedura di rinnovo sia indipendente dalla volontà del richiedente

Approvazione di sostanze attive: niente applicazione automatica della proroga temporanea

Prodotti fitosanitari: la proroga temporanea dell’approvazione delle sostanze attive non può essere applicata in modo automatico o sistematico.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 19 novembre 2025 del Tribunale dell’Unione Europea), i quali, ampliando l’orizzonte, precisano che, secondo il diritto dell’Unione Europea, l’immissione di prodotti fitosanitari sul mercato richiede, tra l’altro, che la sostanza attiva in essi contenuta sia approvata dalla Commissione Europea. Tale approvazione è concessa, in linea di principio, per un periodo non superiore a dieci anni e può essere rinnovata per un periodo massimo di quindici anni. Peraltro, la Commissione Europea può anche prorogare temporaneamente l’approvazione delle sostanze attive quando risulta che essa scadrà prima dell’adozione di una decisione di rinnovo.
Passando dal quadro generale alla vicenda concreta presa in esame dai giudici, quest’ultima ha avuto origine a seguito dell’adozione, da parte della Commissione Europea, di regolamenti di esecuzione che hanno prorogato nuovamente il periodo di approvazione di tre sostanze attive utilizzate in alcuni prodotti fitosanitari, ossia il boscalid , la dimossistrobina e il glifosato.
A fronte di tale provvedimento, tre associazioni ambientaliste senza scopo di lucro hanno chiesto, separatamente, alla Commissione Europea un riesame interno di tali regolamenti, e, in tal modo, hanno rimesso in discussione la conformità della proroga del periodo di approvazione al diritto dell’Unione Europea .
Di fronte al rifiuto della Commissione Europea, è toccato ai giudici del Tribunale dell’Unione Europea prendere posizione sulle obiezioni sollevate dalle tre associazioni.
Per i giudici le obiezioni sono da ritenere assolutamente legittime. Ciò perché la proroga dell’approvazione di una sostanza attiva ha carattere provvisorio ed eccezionale e deve essere adottata alla luce delle circostanze concrete del caso specifico e, di conseguenza, non può essere applicata in modo automatico, o addirittura sistematico.
Per quanto concerne la durata della proroga, essa deve essere valutata dalla Commissione Europea, caso per caso, ed essere sufficiente a consentire l’esame della domanda di rinnovo di ogni sostanza attiva. Tale periodo deve durare soltanto il tempo necessario per completare la procedura di rinnovo, né più né meno.
Pertanto, secondo i giudici, è contrario al diritto dell’Unione Europea l’approccio della Commissione Europea, che ha optato per proroghe più brevi e, se del caso, ripetute, anziché per un unico periodo più lungo e calcolato tenendo conto delle circostanze dello specifico caso.
I giudici osservano poi che la proroga dell’approvazione è subordinata alla condizione che il ritardo della procedura di rinnovo sia indipendente dalla volontà del richiedente. A tale proposito, la Commissione Europea è tenuta ad esaminare, in modo obiettivo e concreto, il ruolo del soggetto che richiede la proroga nei ritardi osservati nel corso di tale procedura e ad accertarsi che egli non abbia agito in modo da causare tali ritardi o da contribuirvi. E comunque, anche se tale ritardo è, almeno in parte, imputabile alle altre autorità coinvolte nella procedura, ciò non è sufficiente per escludere il ruolo del soggetto che richiede la proroga, il quale potrebbe comunque contribuire al ritardo, in particolare se la qualità dei dati da lui forniti si rivela insufficiente.
Ragionando in questa ottica, vi è necessità, come sostenuto dalle tre associazioni, di un riesame interno dei regolamenti che hanno prorogato il periodo di approvazione del boscalid, della dimossistrobina e del glifosato.

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