Assegno bancario con data scritta e poi corretta: è inefficace come titolo esecutivo
Per i giudici l’alterazione rende assolutamente incerta la data di emissione

L’assegno bancario recante una sovrascrittura della data è inefficace come titolo esecutivo, quando la suddetta alterazione renda la data di emissione insuperabilmente incerta. Questo il principio fissato dai giudici chiamati ad esaminare il contenzioso riguardante un assegno emesso da una donna in favore di un uomo ma non incassato perché la banca rifiutò il pagamento, rilevando una irregolarità nella data di emissione. Nello specifico, l’anno di emissione dell’assegno risultava essere stato corretto da ‘2015’ a ‘2016’. E a causa di questo dettaglio e del conseguente mancato pagamento l’uomo fece partire l’azione esecutiva nei confronti della donna. Per i giudici, però, bisogna tenere presente che la data è elemento essenziale dell’assegno, e quindi un assegno privo di data non ha l’efficacia del titolo esecutivo. I giudici precisano poi che un assegno è privo di data sia quando la data non c’è, sia quando la data è illeggibile, sia quando la data è incerta. In sostanza, se si ammette che la data incerta equivale alla data mancante, ne discende che l’assegno con data incerta non ha valore di titolo esecutivo, in quanto l’assegno bancario è un titolo formale e può acquistare l’efficacia del titolo esecutivo solo se soddisfa i requisiti dettati dalla legge quanto alla forma e quanto al contenuto, in virtù della legge sull’assegno. (Ordinanza 6342 del 2 marzo 2023 della Corte di Cassazione)