Assegno divorzile alla donna che durante il matrimonio si è dedicata alla figlia disabile

La donna è priva di redditi propri e si trova nell'impossibilità oggettiva e assoluta di reperire un'occupazione lavorativa

Assegno divorzile alla donna che durante il matrimonio si è dedicata alla figlia disabile

I giudici sottolineano che, nel caso specifico, la donna non è nelle condizioni di disporre di mezzi adeguati, e aggiungono che, comunque, ella si trova nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, essendosi occupata fin dal 2003 - allorché il marito si era trasferito per ragioni di servizio, lasciandola sola - della figlia, affetta da grave handicap, in quanto colpita da pseudotumor cerebri. Inoltre, in un periodo in cui si era aggravato lo stato di salute della figlia, la quale aveva potuto contare solo sulla propria madre che, pertanto, non aveva potuto (né poteva) svolgere attività lavorativa e procurarsi redditi. In sostanza, si è appurato, osservano i giudici, che la donna è priva di redditi propri e si trova nell'impossibilità oggettiva e assoluta di reperire un'occupazione lavorativa, essendo dedita - in via esclusiva e assorbente - all'accudimento della figlia disabile, sin dall'epoca precedente alla separazione, trovandosi, peraltro in un'età (oltre i 60 anni) che rende oltremodo difficile il suo inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, i giudici hanno escluso che la donna usufruisca del reddito di cittadinanza che mira proprio all'inserimento lavorativo del beneficiario. (Ordinanza 19184 del 6 luglio 2023 della Cassazione)

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