Assegno divorzile all’ex moglie: basta il semplice sacrificio di attività lavorative o di occasioni professionali

Per ottenere l’attribuzione dell’assegno divorzile non è necessario che il soggetto che lo richiede dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari

Assegno divorzile all’ex moglie: basta il semplice sacrificio di attività lavorative o di occasioni professionali

Assume rilievo il semplice sacrificio di attività lavorative o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part timeo quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera. In sostanza, ciò che deve essere dimostrato è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. Difatti, il coniuge che richiede l’assegno può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l’assegno mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l’ex coniuge che richiede l’assegno abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell’altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. (Ordinanza 27945 del 4 ottobre 2023 della Cassazione)

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