Assegno divorzile all’ex moglie che post divorzio è stata licenziata per avere tenuto condotte illecite nei confronti dell’azienda
Inutili le obiezioni proposte dall’ex marito. Impossibile equiparare la perdita del lavoro causata da comportamenti costituenti reato alla volontaria cessazione del rapporto di lavoro

Legittimo riconoscere l’assegno divorzile – non previsto, in origine, nella pronuncia di divorzio – all’ex moglie che si è ritrovata disoccupata dopo essere stata licenziata in tronco dalla società per cui lavorava come impiegata. Irrilevante, checché ne dica l’ex marito, il fatto che la donna si sia ritrovata senza lavoro a causa di suoi vari comportamenti illeciti integranti gli estremi di reato – e consistiti nell’avere fruito di ben cinquanta sei giorni di malattia non dovuta grazie a certificati medici falsi – per i quali era stata pronunciata sentenza di condanna penale. Ponendo in secondo piano i gravi comportamenti tenuti dalla donna in ambito lavorativo, i giudici sottolineano che ella è invalida civile, con tanto di certificazione di portatore di handicap, e non dispone di alcun reddito, e aggiungono che, in ragione della sua età – quasi 60 anni –, non può ritenersi che ella possa reperire un lavoro, nonostante l’iscrizione alle liste di disoccupazione. Impossibile, secondo i giudici, accogliere la tesi proposta dall’ex marito e mirata ad equiparare la perdita del lavoro causata da comportamenti costituenti reato alla volontaria cessazione del rapporto di lavoro. Su questo punto i giudici chiariscono che la donna aveva voluto la condotta delittuosa, ma non le sue conseguenze, cioè il licenziamento disciplinare. (Ordinanza 37577 del 22 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)