Assegno divorzile all’ex moglie: non basta lo squilibrio economico-patrimoniale in favore dell’ex marito
Necessario tenere presenti anche le scelte compiute dalla coppia nella conduzione della vita familiare

Insufficiente il richiamo all’accertato squilibrio economico-patrimoniale esistente tra i due ex coniugi per legittimare l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie se è mancata la valutazione delle scelte compiute nella conduzione della vita familiare. I giudici ribadiscono che, ai fini della valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi economici e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell’impossibilità per l’ex coniuge che richiede l’assegno di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che mostra di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell’altro coniuge. Esclusa, invece, la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all’alto livello reddituale del coniuge che rischia di sobbarcarsi l’onere dell’assegno divorzile, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito del coniuge obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze. In sostanza, la valutazione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno dev’essere proiettata non solo e non tanto verso il futuro, in ragione della funzione assistenziale dell’assegno, ma anche e soprattutto verso il passato, relativamente alla funzione compensativo-perequativa dell’istituto in esame, la quale impone di ricercare le ragioni della predetta impossibilità, in relazione all’indirizzo concretamente assunto dalla vita familiare ed alle scelte compiute dal coniuge debole in vista della sua realizzazione. (Ordinanza 20456 del 24 giugno 2022 della Corte di Cassazione)