Assegno divorzile e inadeguatezza dei mezzi: riflettori sulla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente
Lo squilibrio economico tra i due coniugi e l'alto livello reddituale del coniuge più solido economicamente non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno

Per l’eventuale riconoscimento dell’assegno divorzile bisogna tenere presente che il parametro della inadeguatezza dei mezzi del coniuge o della sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge che ha richiesto l’assegno), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Di conseguenza, lo squilibrio economico tra i due coniugi e l'alto livello reddituale del coniuge più solido economicamente non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Anche perché il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto. Tirando le somme, in presenza di una domanda di divorzio, il giudice deve verificare, innanzitutto, se tra gli ex coniugi, a seguito dello scioglimento del legame matrimoniale , si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente ovvero di minori proporzioni, e se, in costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari, se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, giacché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare, con la precisazione che l'onere della prova sul punto ricade sul coniuge che ha richiesto l’assegno. (Ordinanza 10013 del 14 aprile 2023 della Corte di Cassazione)