Attribuzione dell’assegno divorzile: non basta il riferimento alla posizione economica più debole di un coniuge

Necessario valutare, precisano i giudici, l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che richiede l’assegno e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive

Attribuzione dell’assegno divorzile: non basta il riferimento alla posizione economica più debole di un coniuge

Per l’attribuzione dell’assegno divorzile all’ex moglie non basta il riferimento alla sproporzione reddituale tra lei e l’ex marito, ossia alla maggiore solidità economica dell’uomo. I giudici ritengono plausibili le obiezioni proposte dall’uomo e mirate a mettere in discussione l’assegno divorzile riconosciuto alla ex moglie. I magistrati osservano, innanzitutto, che è stata giustificata l’attribuzione dell’assegno divorzile in funzione preminentemente assistenziale, avendo registrato uno squilibrio reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi e avendo valorizzato, quale contributo dato dalla donna alla formazione del patrimonio familiare comune, e quindi in chiave compensativa-perequativa, la circostanza che la residenza familiare era stata fissata presso l’abitazione dei genitori di lei nonché l’attività lavorativa da lei espletata come baby sitter e come assistente su un pullmino per il trasporto di bambini. Questa visione viene fortemente censurata dai giudici, i quali ricordano che la principale e imprescindibile funzione assistenziale dell’assegno comporta la necessità di valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che lo richiede e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale. Di conseguenza, il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi vale unicamente come precondizione fattuale il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri fissati dalla legge sul divorzio in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – dell’assegno. (Ordinanza 9061 del 31 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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