Azione risarcitoria per violazione del diritto della concorrenza: ammissibile la normativa nazionale che prevede la suddivisione a metà delle spese processuali

In sostanza, in caso di soccombenza parziale della parte che ha subito il danno, è ragionevole che quest’ultima debba sopportare le proprie spese o, almeno, una parte di esse, nonché una parte delle spese comuni

Azione risarcitoria per violazione del diritto della concorrenza: ammissibile la normativa nazionale che prevede la suddivisione a metà delle spese processuali

Sulla materia delle azioni giudiziarie per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza, i paletti normativi fissati dall’Unione Europea non cozzano con una norma nazionale secondo cui, in caso di accoglimento parziale della domanda risarcitoria, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni. E, in questa ottica, in sede di valutazione della possibilità, per il giudice nazionale, di procedere alla stima del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, non va presa in considerazione l’asimmetria informativa tra le parti coinvolte nel contenzioso. I giudici ricordano, in premessa, che le violazioni del diritto della concorrenza degli Stati membri o dell’Unione Europea possono causare danni tanto alle imprese quanto ai privati. La direttiva comunitaria contiene determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno correlate a tali violazioni, e, secondo tale direttiva, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza deve poter chiedere ed ottenere il pieno risarcimento di tale danno. Inoltre, la direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere, in particolare, misure volte a rimediare all’asimmetria informativa esistente tra la parte che ha subito il danno e la parte che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza. E in questo quadro il diritto dell’Unione Europea non osta, precisano i giudici, a una norma di procedura civile nazionale in forza della quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni, salvo il caso di comportamento abusivo. E in caso di soccombenza parziale della parte che ha subito il danno, è ragionevole, precisano i giudici, che quest’ultima debba sopportare le proprie spese o, almeno, una parte di esse, nonché una parte delle spese comuni, laddove, in particolare, la sopravvenienza di tali spese sia ad essa imputabile, ad esempio in ragione di richieste eccessive oppure della sua condotta processuale. (Sentenza del 16 febbraio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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