Banchina stradale inadeguata: cancellata la multa emessa grazie all’autovelox
Comune a bocca asciutta e automobilista, sanzionato per eccesso di velocità, salvo nel caso in cui la strada dove è posizionato l’autovelox sia inadeguata.

Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, si è appurato che la banchina della strada scenario dell’infrazione non ha una larghezza tale da consentire non soltanto il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza ma anche la sosta dei veicoli in situazione di emergenza. Si tratta di un dettaglio decisivo, poiché il ‘Codice della strada’ ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell’infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento - e identico principio vale per la strada extraurbana secondaria che è una strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine - rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni. (Ordinanza 22872 del 27 luglio 2023 della Cassazione)