Beneficio riconoscibile allo straniero extracomunitario che risiede da almeno dieci anni sul territorio italiano
Tale residenza può, pur non risultando dai registri anagrafici, essere dimostrata con elementi di riscontro oggettivi ed univoci che attestano la regolare presenza sul territorio, quali un contratto di lavoro, documenti medici, scolastici o un contratto di affitto o ancora vecchi ‘permessi di soggiorno’

I giudici ricordano che il ‘reddito di cittadinanza’ è una misura fondamentale per il contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Normativa alla mano, è possibile indicare i beneficiari, tenendo presente che il ‘reddito di cittadinanza’ è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione Europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del ‘permesso di soggiorno’ comunitario per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; con riferimento, poi, a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Inoltre, è stato chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno dieci anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del soggetto sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, essendo possibile per il soggetto fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. (Sentenza del 24 ottobre 2023 del Tribunale di Grosseto)