Biossido di titanio classificato come sostanza cancerogena: nullo il regolamento della Commissione Europea
Errori palesi nella valutazione dell’affidabilità e dell’accettabilità dello studio su cui si è basata la classificazione

Nullo il regolamento, datato 2019, della Commissione Europea, nella parte relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena per inalazione sotto determinate forme in polvere. I giudici precisano che la Commissione è, da un lato, incorsa in un errore manifesto nella valutazione dell’affidabilità e dell’accettabilità dello studio su cui si è basata la classificazione e, dall’altro lato, ha violato il criterio secondo cui tale classificazione può riguardare solo una sostanza dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro. Riflettori puntati, nello specifico, sul biossido di titanio, ossia una sostanza chimica inorganica, utilizzata, in particolare, sotto forma di pigmento bianco, per le sue proprietà coloranti e coprenti, in diversi prodotti, che vanno dalle vernici ai medicinali e ai giocattoli. Nel 2016 l’autorità francese competente ha sottoposto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche una proposta di classificazione del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena. L’anno successivo, il Comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha emesso un parere che concludeva nel senso della classificazione del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena di ‘categoria 2’, con la menzione di pericolo in caso di inalazione, e sulla base di tale parere la Commissione Europea ha adottato un regolamento con cui ha proceduto alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio, riconoscendo che tale sostanza era sospettata di essere cancerogena per l’uomo, per inalazione. Questo regolamento è stato contestato da alcune aziende in qualità di fabbricanti, importatrici, utilizzatrici a valle o fornitrici di biossido di titanio, e tale azione giudiziaria è stata accolta dal Tribunale dell’Unione Europea. (Sentenza del 23 novembre 2022 del Tribunale dell’Unione Europea)