‘Buoni fruttiferi P/Q’: valgono i tassi indicati sul cartaceo del ‘buono’
Nuovo spiraglio per i risparmiatori nella dura battagli con Poste Italiane spa

Possibile nuovo spiraglio per i risparmiatori nella battaglia con ‘Poste Italiane spa’ in merito alla liquidazione degli interessi relativi ai ‘buoni fruttiferi serie P/Q’. I giudici hanno preso una posizione netta: va rimborsata la differenza degli interessi tra quelli più bassi applicati da Poste Italiane e quelli più alti concordati all’epoca della sottoscrizione da parte del risparmiatore e indicati a tergo dei ‘buoni’. Il caso giudiziario riguarda la questione relativa ai ‘buoni fruttiferi’ della serie ‘P/Q’, ossia, per dirla meglio, l'importo rimborsato al cliente per errato calcolo delle somme da liquidare per ogni bimestre dal ventunesimo al trentesimo anno dall'emissione del ‘buono’. Per essere precisi, la questione concerne la problematica dei rendimenti e dei tassi di interessi applicabili ai ‘buoni’ emessi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale numero 148 del 13 giugno 1986, contenente la modifica dei tassi di rendimento per i ‘buoni fruttiferi postali’ emessi a partire dal primo luglio del 1986. Poste italiane ha applicato i nuovi tassi di interesse, diversi, ossia più bassi, da quelli contrattualmente concordati con il sottoscrittore ed indicati a tergo dei relativi ‘buoni’. A difesa dei risparmiatori sono intervenuti i giudici, i quali hanno sancito che il sottoscrittore del ‘buono’ ha diritto di ricevere il tasso di interesse calcolato a tergo e non quello indicato dal decreto ministeriale. Ciò significa che, in sostanza, ‘Poste Italiane’ ha violato gli obblighi di trasparenza, buonafede e correttezza, rendendosi inadempiente verso il sottoscrittore a cui ha omesso di versare gli interessi come da tabella posta a tergo del ‘buono’. (Ordinanza del 19 giugno 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)