Calcolo del coefficiente di leva finanziaria: confermato lo stop della BCE all’istituto di credito
Ribadito il rifiuto alla richiesta di escludere, ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria di ‘Crédit lyonnais’, il 34 per cento delle sue esposizioni verso la ‘Caisse des dépôts et consignations’. Confermata, in sostanza, la valutazione del rischio di svendite a cui la ‘Crédit lyonnais’ era esposta

Giudici concordi con la ‘Banca centrale europea’. Corretta la decisione con cui si è opposto un netto rifiuto alla richiesta di escludere, ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria di ‘Crédit lyonnais’, il 34 per cento delle sue esposizioni verso la ‘Caisse des dépôts et consignations’. Confermata, in sostanza, la valutazione del rischio di svendite a cui la ‘Crédit lyonnais’ era esposta. In premessa, i giudici ricordano che, poiché la ‘BCE’ dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta di concedere o meno l’autorizzazione ad escludere ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria talune esposizioni che soddisfano determinate condizioni, il sindacato che il giudice dell’Unione Europea deve esercitare sulla fondatezza della motivazione della decisione della ‘BCE’ non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella della ‘BCE’. In questa ottica viene chiarito che il Tribunale, effettuando una propria valutazione delle caratteristiche del risparmio regolamentato e del loro effetto cumulativo, ha ritenuto che il livello di rischio di svendite non fosse sufficientemente elevato da giustificare il rifiuto della ‘BCE’ di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria la totalità delle esposizioni della ‘Crédit lyonnais’ verso la ‘Caisse des dépôts et consignations’. Ma, così facendo, il Tribunale non ha rimesso in discussione le constatazioni della ‘BCE’ relative alle caratteristiche del risparmio regolamentato che l’hanno portata a concludere che tali caratteristiche non consentivano di escludere completamente qualsiasi rischio che la ‘Crédit lyonnais’ potesse essere obbligata a procedere a svendite. Ciò vale in particolare per le constatazioni della ‘BCE’ relative alla forte liquidità del risparmio regolamentato in assenza di un meccanismo legale che limiti i ritiri di quest’ultimo nonché all’obbligo per la ‘Crédit lyonnais’ di rimborsare i depositanti anche durante il periodo di adeguamento di dieci giorni tra le posizioni di quest’ultima e quelle della ‘Caisse des dépôts et consignations’. Di conseguenza, il ragionamento del Tribunale non rimette in discussione l’esattezza materiale, l’attendibilità o la coerenza degli elementi presi in considerazione nella decisione della ‘BCE’ . Peraltro, la conclusione del Tribunale, secondo cui i dati presi in considerazione dalla ‘BCE’ non erano idonei a suffragare le conclusioni tratte nella decisione della ‘BCE’, deriva dalla sua propria valutazione del livello di rischio di svendite, ma tale valutazione, che si fonda sugli stessi elementi presi in considerazione dalla ‘BCE’, si discosta da quella accolta da tale istituzione, senza tuttavia dimostrarne il carattere manifestamente erroneo. In conclusione, il Tribunale ha annullato la decisione della ‘BCE’, sostituendo la propria valutazione del rischio di svendite a cui la ‘Crédit lyonnais’ era esposta, senza stabilire in che modo la valutazione della ‘BCE’ contenuta in tale decisione al riguardo sarebbe stata viziata da un errore manifesto di valutazione. Così facendo, il Tribunale ha ecceduto i limiti del suo sindacato giurisdizionale. Inoltre, è parimenti a torto che esso ha ritenuto che la ‘BCE’ fosse venuta meno al suo obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della situazione. A chiudere il contenzioso provvedono ora i giudici della Corte di giustizia dell’Unione Europea, analizzando gli argomenti sollevati dalla ‘Crédit lyonnais’ e sancendo che essa non è riuscita a dimostrare che le valutazioni della ‘BCE’, relative al rischio di svendite e al merito di credito dell’amministrazione francese. siano manifestamente errate. Confermata, quindi, la decisione di negare l’esclusione ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria della ‘Crédit lyonnais’ del 34 per cento delle sue esposizioni verso la ‘Caisse des dépôts et consignations’. (Sentenza del 4 maggio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)