Cambiamento del cognome possibile se il genitore ha ignorato il figlio

Accolta l’istanza di una ragazza. Decisiva la constatazione che il il padre non si è mai preoccupato del suo sostentamento, né ha avuto interesse ad instaurare con lei un rapporto di tipo affettivo

Cambiamento del cognome possibile se il genitore ha ignorato il figlio

È illegittimo il diniego opposto dalla pubblica amministrazione alla domanda di mutamento del cognome, se la domanda è basta sul disinteresse manifestato dal genitore. I giudici ribadiscono, in premessa, che l’assegnazione del cognome deve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio, sicché la pubblica amministrazione deve evidenziare specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza di cambiamento del cognome. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, una ragazza ha chiesto di cambiare il proprio cognome con quello materno, visto che il padre, dopo la separazione ed il divorzio dalla madre, non si è mai preoccupato del suo sostentamento, né ha avuto interesse ad instaurare con lei un rapporto di tipo affettivo. Al contrario, il padre avrebbe tenuto, sistematicamente, nei suoi confronti un atteggiamento anaffettivo ed arrogante in occasione di incontri casuali verificatisi nel tempo, negandole perfino il saluto. La pubblica amministrazione aveva respinto l’istanza avanzata dalla ragazza per ottenere il cambio del cognome e lo aveva fatto sull’assunto che la modificazione del nome e del cognome riveste carattere oggettivamente rilevante e può essere ammessa solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni. Ragionando in questa ottica, i giudici precisano che la ragazza ha prodotto quanto poteva e che le ragioni addotte a sostegno della domanda da lei presentata sono ragioni serie e ponderate, che avrebbero meritato un maggior approfondimento da parte dell’amministrazione, specie se si considera che non sono state evidenziate specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza. (Sentenza 8422 del 19 settembre 2023 del Consiglio di Stato)

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