‘Centro di trattenimento’ dello straniero: non automatica la collocazione alla frontiera dello Stato

Il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento non può essere automatico e sistematico ma può essere realizzato soltanto qualora sia necessario, proporzionato e limitato alla durata indispensabile, circostanza da verificare caso per caso

‘Centro di trattenimento’ dello straniero: non automatica la collocazione alla frontiera dello Stato

Il ‘Centro di trattenimento’, in cui viene collocato lo straniero che richiede asilo nel Paese e la cui domanda è esaminata conformemente alla procedura di frontiera, non deve necessariamente essere situato alla frontiera dello Stato.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza del 16 aprile 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) alla luce del contenzioso sorto in Belgio.
Chiari i dettagli della vicenda. Nel 2023, alcuni cittadini di Paesi terzi, arrivati in aereo all’aeroporto di Bruxelles, hanno presentato domande di protezione internazionale. Le autorità belghe hanno rifiutato loro l’accesso nel territorio nazionale e li hanno trattenuti in ‘Centri’ situati in tale territorio, nell’ambito di procedure di frontiera previste dal diritto dell’Unione Europea. Alla scadenza del termine di quattro settimane previsto per tali procedure, l’esame delle domande è proseguito secondo una procedura in via prioritaria. Tuttavia, le autorità belghe hanno deciso di mantenere i richiedenti asilo in stato di trattenimento in questi stessi ‘Centri’, basandosi su un rischio di fuga.
In seguito, le domande di asilo sono state respinte. E a fronte delle obiezioni sollevate dagli stranieri, il giudice belga ha sottoposto ai magistrati europei la questione della compatibilità con il diritto dell’Unione Europea di una normativa che autorizza uno Stato a trattenere persone quali i richiedenti asilo nei procedimenti principali in un ‘Centro’ situato nel suo territorio ma non ubicato alla frontiera.
Per i magistrati europei il quadro è chiaro: il diritto dell’Unione Europea applicabile alle domande di asilo trattate conformemente alla procedura alla frontiera non vieta agli Stati di trattenere i richiedenti asilo in luoghi che non siano geograficamente situati alla frontiera.
Pertanto, gli Stati possono mantenere in stato di trattenimento i richiedenti protezione internazionale in questi stessi luoghi anche dopo la scadenza del termine applicabile alle procedure di frontiera, a condizione che siano rispettati i motivi e le condizioni di tale mantenimento in stato di trattenimento, nonché le garanzie previste dal diritto dell’Unione Europea al fine di tutelare i diritti di tali soggetti, in particolare informandoli del cambiamento della loro situazione giuridica.
Peraltro, gli atti istruttori realizzati durante la procedura di frontiera rimangono validi nell’ambito delle successive procedure, fatta salva la facoltà dei richiedenti protezione di formulare nuove dichiarazioni, in particolare in presenza di elementi che era impossibile sottoporre all’autorità competente nell’ambito della procedura di frontiera.
I giudici europei ricordano, infine, che il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento dei richiedenti asilo non può essere automatico e sistematico ma può essere realizzato soltanto qualora sia necessario, proporzionato e limitato alla durata indispensabile, circostanza da verificare caso per caso.

news più recenti

Mostra di più...