Cessione di crediti a terzi: non necessaria come prova la produzione dell’atto
Non si può negare rilievo, quale prova dell'avvenuta cessione, alla comunicazione inviata dal cedente - per interposta persona, ovvero tramite legale – ai debitori ceduti

L’azione avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione, da parte del convenuto nel giudizio revocatorio. Questo il principio fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza con cui una persona ha chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione con cui il proprio debitore ha ceduto alla di lui moglie crediti verso terzi. I giudici ritengono erroneo individuare quale presupposto dell'azione revocatoria la produzione dell'atto dispositivo revocando. Ciò perché se oggetto dell'azione è solo la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale e se detto atto risulta provato in altro modo, non vi è necessità della produzione del documento che lo contiene. Di conseguenza, non si può negare rilievo, quale prova dell'avvenuta cessione, alla comunicazione inviata dal cedente - per interposta persona, ovvero tramite legale – ai debitori ceduti. (Ordinanza 5736 del 24 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)