Collocabilità dell’autovelox: tocca al Prefetto l’individuazione delle strade
Le valutazioni che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio di classificazione della strada non sono, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria

Tocca al Prefetto, previa consultazione degli organi di Polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, in cui è collocabile l’autovelox, non essendo possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso d’incidentalità nonché delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. Di conseguenza, le valutazioni che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio di classificazione della strada non sono, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria. Nella formazione del provvedimento prefettizio converge, precisano i giudici, una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi e degli uffici indicati (anche con efficacia vincolante: vedi parere conforme dell’ente proprietario della strada), di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione, al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o su un tratto di essa, nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio. (Ordinanza 27401 del 20 settembre 2022 della Corte di Cassazione)