Colpevole colui che emette il titolo se, al momento dell’incasso, non risulta l’autorizzazione all’emissione
Colui che emette un assegno bancario, privo della data di emissione e con data postergata, valevole come da promessa di pagamento, si assume la responsabilità della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell’assegno bancario e risponde, di conseguenza, del previsto illecito amministrativo se, al momento della presentazione del titolo all’incasso, non vi sia l’autorizzazione ad emetterlo

I Giudici ricordano che, normativa alla mano, è punito con sanzione amministrativa chiunque emette un assegno bancario o postale senza l’autorizzazione del trattario. Da ciò consegue, precisano i giudici, che l’illecito amministrativo si consuma nelle ipotesi in cui chiunque emetta un assegno - bancario e postale - non disponga dell’autorizzazione della banca quando l’assegno viene portato all’incasso, e tale presupposto si verifica anche nelle ipotesi in cui l’autorizzazione dapprima esistente sulla base di una convenzione stipulata tra il cliente ed il trattario venga poi revocata. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici precisano che, in materia di responsabilità amministrativa connessa all’emissione di assegni privi di provvista, sussiste l’elemento psicologico della colpa, con conseguente impossibilità di invocare l’errore scusabile, nella condotta del procuratore di una società di capitali che abbia emesso assegni in assenza della autorizzazione della banca trattaria, a nulla rilevando che in alcuni titoli manchi la data o la stessa sia postergata, giacché in tal caso il traente assume su di sé il rischio della revoca di detta autorizzazione, al momento in cui gli assegni vengono presentati per la riscossione. E la circostanza che si tratti di assegni postdatati è irrilevante ai fini della consumazione dell’illecito, in quanto chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, e quindi valevole come promessa di pagamento, si assume la responsabilità della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell’assegno bancario. Infine, il dovere di diligenza media del soggetto che emette un assegno si esplica nell’obbligo di conformare l’andamento del suo conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia un’adeguata provvista o l’autorizzazione al momento della presentazione dell’assegno per l’incasso. (Sentenza 30374 del 2 novembre 2023 della Cassazione)