Comunione legale tra coniugi: vanno inclusi anche i beni frutto di successione dal genitore
Respinta dai giudici la tesi secondo cui si è erroneamente affermato che i beni oggetto di causa sono stati attribuiti, in sede di separazione, alla donna, senza considerare che essi erano pervenuti all’uomo, pro quota, per successione del suo genitore ed erano dunque esclusi dalla comunione legale tra i coniugi

Possono essere inclusi nella comunione legale tra i coniugi anche i beni pervenuti a uno di loro due per successione del suo genitore. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso tra una moglie e un marito per l’attribuzione di beni in occasione della separazione. Respinta dai giudici la tesi portata avanti dall’uomo, tesi secondo cui si è erroneamente affermato che i beni oggetto di causa sono stati attribuiti, in sede di separazione, alla donna, senza considerare che essi erano pervenuti a lui, pro quota, per successione del suo genitore ed erano dunque esclusi dalla comunione legale tra i coniugi. I giudici precisano che, anche ammesso che l’uomo fosse proprietario per un sesto dei beni in discussione, poiché di provenienza ereditaria e dunque esclusi dalla comunione legale tra i coniugi, egli ne avrebbe comunque disposto in favore della moglie, in sede di divisione. E ciò è legittimo, poiché non si rinviene alcuna norma che, osservano i giudici, precluda al coniuge, proprietario di un bene escluso dalla comunione legale, di disporne in favore dell’altro coniuge nell’ambito degli accordi finalizzati alla separazione personale. Questi ultimi, infatti, non coincidono con lo scioglimento della comunione legale eventualmente esistente tra i coniugi, ma riguardano la regolazione dei loro rapporti, e dunque possono riguardare anche beni che per legge sono esclusi dal richiamato regime patrimoniale della famiglia. (Ordinanza 8563 del 27 marzo 2023 della Corte di Cassazione)