Concordato preventivo: necessario fare riferimento a possibili azioni risarcitorie o revocatorie
Risultano indispensabili per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione, anche riguardando il profilo dell’adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori

In tema di concordato preventivo, la relazione prevista dalla legge fallimentare e relativa al valore attribuibile a beni e diritti del soggetto debitore deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie. Esse risultano necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardano il profilo dell’adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria. Di conseguenza, l’indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l’inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura. Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici ricordano che la legge fallimentare consente la falcidia dei crediti privilegiati purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, dovendo il valore attribuibile a tali beni o diritti essere indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente. (Ordinanza 17106 del 15 giugno 2023 della Cassazione)