Condizione de futuro apposta dal marito alla validità del vincolo matrimoniale: lesi l’affidamento incolpevole e la buonafede della moglie

Impossibile il riconoscimento per lo Stato italiano della nullità matrimoniale sancita dai magistrati ecclesiastici

Condizione de futuro apposta dal marito alla validità del vincolo matrimoniale: lesi l’affidamento incolpevole e la buonafede della moglie

Escluso il riconoscimento per lo Stato italiano della nullità matrimoniale sancita dai magistrati ecclesiastici se si appura che la donna non era a conoscenza della condizione de futuro apposta alla validità del vincolo dal marito, circostanza consistente nella contrazione del matrimonio sub condicione del mutamento di comportamento della moglie post nuptias in termini di maggiore affettività. I giudici precisano che l’elemento ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica risiede nella violazione dell’ordine pubblico, essendo stati lesi l’affidamento incolpevole e la buonafede della moglie. Ciò perché non è stata affatto provata la conoscenza, da parte della donna, della condizione imposta dal marito. Per maggiore chiarezza, comunque, i magistrati ribadiscono che, in tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, bisogna tenere conto dei confini tra l’ordinamento civile e quello canonico. In questo quadro si inseriscono le pronunce che accordano la delibazione della sentenza di nullità solo a condizione che le condizioni da un coniuge apposte al vincolo matrimoniale non siano rimaste sul piano di una mera riserva mentale, ma siano state manifestate all’altro coniuge, tanto se questi si sia limitato a prenderne atto, quanto se abbia positivamente consentito alla difformità fra volontà e dichiarazione. Pertanto, la contrarietà all’ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica viene negata quando l’esclusione, sia pure unilaterale, di un bonum matrimonii sia stata portata a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o se questo coniuge ne abbia comunque preso atto, ovvero quando vi siano stati elementi rivelatori di quell’atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave. Tale orientamento va esteso anche alla apposizione al vincolo matrimoniale di una condizione pro futuro, condizione tale da rendere invalido il vincolo stesso.. La ratio decidendi di tale principio risiede nell’esigenza di tutelare la buonafede e l’affidamento incolpevole dell’altro coniuge, violati qualora dell’intentio contraria, riferibile ad uno solo dei coniugi, non sia reso partecipe l’altro, anche prima del matrimonio, ovvero allorquando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave. Va, quindi, ribadito come la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario in tali casi, postuli che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge, ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza. (Ordinanza 15142 del 30 maggio 2023 della Cassazione)  

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