Corsia preferenziale e veicolo utilizzato dal disabile: niente obbligo di comunicazione della targa

Censurabile il provvedimento adottato dal Comune. Illegittima la sanzione per un soggetto disabile che eccezionalmente ha utilizzato la vettura della moglie

Per utilizzare il proprio veicolo per percorrere la corsia preferenziale, la persona disabile non può essere obbligata, checché ne dica il Comune, a comunicare la targa che identifica il mezzo. Censurata dai giudici, nel caso specifico, l’ordinanza con cui l’ente locale impone al disabile l’obbligo di comunicare la targa del veicolo se ha deciso di utilizzarne uno diverso – di proprietà della moglie – da quello impiegato di solito e indicato nell’atto comunale di rilascio del ‘contrassegno invalidi’. I giudici richiamano la normativa secondo cui i detentori dello speciale contrassegno rilasciato alle persone invalide hanno «il diritto alla circolazione e alla sosta del veicolo al loro specifico servizio, anche quando in una determinata strada siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta e, specificamente, nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane». Ciò significa che il diritto dell’invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato va qualificato come diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato, da parte dell’ente pubblico, degli accessi in tali zone. In questo quadro si inserisce l’onere introdotto dall’ente di rilascio del contrassegno, ossia il Comune, un onere non previsto dalla legge in capo alla persona disabile trasportata, cioè quello di comunicare in via telefonica, o accedendo a un portale online, la targa diversa da quella del veicolo ‘master’, originariamente registrato. E su questo fronte i giudici annotano che ci si trova di fronte, in concreto, a un limite, posto da una ordinanza comunale, all’esercizio del diritto alla libera circolazione della persona con difficoltà motorie, limite consistente in una previa comunicazione, imposta al soggetto disabile, di essere trasportato con un’autovettura, munita del contrassegno ma diversa da quella registrata, e, sempre i giudici, precisano che l’autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del ‘contrassegno invalidi’, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale. Di conseguenza, la mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida non può configurare la violazione del Codice della strada. (Ordinanza 28144 del 27 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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