Crisi coniugale e godimento della casa familiare
A fronte di una crisi coniugale, nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore

A fronte di una crisi coniugale, nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo una coppia in crisi e, soprattutto, alla gestione delle loro figlie. Nello specifico, in origine era stato disposto il collocamento prevalente delle minori presso la madre, perché quest’ultima aveva più tempo per prendersene cura, ed era stata assegnata alla donna la casa familiare, che pure era di proprietà del suo ex compagno, ritenendo che la donna potesse continuare ad abitarla insieme alle figlie, nonostante nello stesso edificio abitassero sia il padre sia i parenti di quest’ultimo e, apparentemente, non vi fossero buoni rapporti con i parenti che vivevano nell’appartamento confinante. (Ordinanza 23501 del 2 agosto 2023 della Cassazione)