‘DC Comics’ batte una società italiana: non si tocca il logo di ‘Batman’

Il marchio raffigurante un pipistrello in una cornice ovale non si può ritenere privo di carattere distintivo. Al contrario, per il pubblico di riferimento è proprio tale carattere distintivo che consente di associare i prodotti coperti dal logo di ‘Batman’ alla ‘DC Comics’ e di distinguerli da quelli di altre imprese

‘DC Comics’ batte una società italiana: non si tocca il logo di ‘Batman’

Niente ‘residenza’ italiana per ‘Batman’. I giudici hanno respinto l’istanza di una società italiana e hanno sancito il pieno diritto della ‘DC Comics’ a rivendicare la titolarità del logo del notissimo supereroe protagonista di fumetti, cartoni animati e film. In sostanza, il marchio raffigurante un pipistrello in una cornice ovale non si può ritenere privo di carattere distintivo. Al contrario, per il pubblico di riferimento è proprio tale carattere distintivo che consente di associare i prodotti coperti dal logo di ‘Batman’ alla ‘DC Comics’ e di distinguerli da quelli di altre imprese. Per meglio comprendere la questione, però, è necessario fare un salto indietro nel tempo. Nell’aprile del 1996 la ‘DC Comics’, editore dei fumetti che hanno ‘Batman’ come protagonista, ha presentato all’‘Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale’ una domanda di registrazione di marchio per il segno figurativo relativo ad un pipistrello in una cornice ovale. Tale marchio è stato registrato nel febbraio del 1998. Venti anni dopo, però, una società italiana ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio in riferimento a talune classi di prodotti, quali l’abbigliamento e gli articoli di carnevale. Ma il personaggio di ‘Batman’ è stato sempre associato al suo editore, cioè alla ‘DC Comics’, e non è stata affatto dimostrata l’associazione, operata dai consumatori, di tale marchio a un’altra origine. Inoltre, la sola circostanza che i consumatori associno il marchio contestato a un personaggio fittizio, ossia ‘Batman’, non consente, di per sé, di escludere che tale marchio possa altresì indicare l’origine dei prodotti in questione, chiariscono i giudici. (Sentenza del 7 giugno 2023 del Tribunale dell’Unione Europea)  

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