Dematerializzazione del contrassegno assicurativo: niente sanzione se l’automobilista non si presenta per esibire il documento

La sanzione deve essere riservata solo ai casi in cui non risulti possibile la consultazione della ‘banca dati’ accessibile alle forze dell’ordine, ovvero allorché queste ultime nutrano dubbi circa l’autenticità della copia (anche in forma digitale) esibita dal soggetto

Dematerializzazione del contrassegno assicurativo: niente sanzione se l’automobilista non si presenta per esibire il documento

Nullo il verbale con cui l’automobilista, finito nei guai per non avere avuto con sé il contrassegno assicurativo, è stato sanzionato per non essersi presentato negli uffici della Polizia per esibire materialmente quel documento. Decisivo il riferimento alla dematerializzazione del contrassegno assicurativo.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 26705 del 6 ottobre 2025 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, accolto le obiezioni sollevate dal difensore dell’automobilista.
Scenario della vicenda è la provincia di Palermo. A finire nei guai è un automobilista, sanzionato per l’inottemperanza, senza giustificato motivo, all’invito dell’autorità a presentarsi agli uffici di Polizia, entro il termine stabilito, per fornire informazioni o esibire documenti. Per essere precisi, l’uomo era stato multato per non avere avuto con sé il contrassegno assicurativo e poi era stato invitato ad esibirlo presso gli uffici entro il termine di trenta giorni, termine che però non era stato rispettato.
Per i giudici del Tribunale è assolutamente legittima la sanzione. Ciò perché l’esame della copia del verbale ha consentito agevolmente di individuare, oltre l’importo della sanzione ridotta, anche l’obbligazione accessoria di esibizione del contrassegno entro trenta giorni. Peraltro, lo stesso automobilista ha dedotto che gli agenti di Polizia lo avevano reso edotto della possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta per non avere avuto con sé il contrassegno assicurativo, sicché è ragionevole presumere che egli sia stato altresì ammonito di esibire il contrassegno agli uffici entro il termine di trenta giorni. Altrimenti, diversamente ragionando, e ammettendo che gli agenti di Polizia si fossero limitati a rappresentare la possibilità del pagamento della sanzione ridotta, come sostenuto dall’automobilista, essa non avrebbe trovato alcuna giustificazione.
Per il legale che difende l’automobilista, però, è assolutamente palese l’illegittimità del verbale di accertamento a danno del suo cliente, soprattutto alla luce della normativa che ha sancito la dematerializzazione del certificato assicurativo.
In sostanza, per il legale il verbale impugnato è illegittimo in quanto emesso in violazione del ‘Codice dell’amministrazione digitale’, per omessa valutazione della copia digitale del certificato assicurativo offerto in visione dall’automobilista.
A dare forza alla tesi difensiva sono anche le osservazioni proposte dal Procuratore Generale della Cassazione, il quale, in premessa, osserva che quanto previsto dal ‘Codice della strada’ in materia di circolazione di un veicolo senza copertura assicurativa trova applicazione anche in ordine alla mancata esibizione di documenti relativi all’accertamento della copertura assicurativa del veicolo, poiché anche l’esame di tali documenti è finalizzata all’accertamento della violazione delineata dal ‘Codice della strada’ e che prevede una sanzione amministrativa per chi circola senza la copertura dell’assicurazione obbligatoria. Ma tale coordinamento non è radicalmente venuto meno, precisa il Procuratore Generale, a seguito della cosiddetta dematerializzazione del contrassegno assicurativo, dematerializzazione che ha semplicemente comportato la cessazione, a partire dal 18 ottobre del 2015, dell’obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo.
Ciò detto, la sanzione deve essere riservata, però, secondo la Procura, solo ai casi in cui non risulti possibile la consultazione della ‘banca dati’ accessibile alle forze dell’ordine, ovvero allorché queste ultime nutrano dubbi circa l’autenticità della copia (anche in forma digitale) esibita dal soggetto. Solo in questi casi, in effetti, si giustifica pienamente l’ordine di presentazione presso gli uffici al fine di documentare l’effettività e la vigenza della copertura assicurativa, risultando altrimenti tale ordine privo di qualsiasi giustificazione e, dunque, in quanto illegittimo, disapplicabile dall’autorità giudiziaria ordinaria, investita tramite l’impugnativa della sanzione.
Ragionando in questa ottica, quindi, è evidente, secondo il Procuratore Generale, il vizio che caratterizza il pronunciamento del Tribunale, poiché, nonostante l’automobilista abbia sostenuto l’avvenuta consultazione della ‘banca dati’ (con veicolo risultato debitamente coperto dal contratto assicurativo) e nonostante egli sia in possesso della copia digitale del certificato assicurativo, il giudice di merito ha insistito esclusivamente sulla violazione formale contestata all’automobilista, violazione che, in quanto originata da un ordine illegittimo e dunque disapplicabile, non avrebbe alcuna ragion d’essere. D’altronde, il fatto che l’ordine andrebbe riservato solo ai casi eccezionali trova conferma anche nelle scelte operate dal legislatore (successivamente ai fatti di causa). La legge numero 156 del 2021 ha infatti introdotto un’ulteriore previsione secondo cui l’invito a presentarsi per esibire i documenti non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di Polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione, sottolinea la Procura.
A chiudere il cerchio, in modo definitivo, provvedono i magistrati della Cassazione, accogliendo la tesi proposta dal legale dell’automobilista, condividendo le osservazioni compiute dal Procuratore Generale e, di conseguenza, annullamento il verbale di accertamento.
Normativa alla mano, è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno che l’impresa di assicurazione precedentemente consegnava all’utente assicurato, unitamente al certificato di assicurazione. Ciò perché il 18 ottobre del 2015 il processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo si è concluso, con conseguente cessazione, da quella data, dell’obbligo di esposizione del contrassegno. Di conseguenza, da tale data le compagnie di assicurazione rilasciano solo l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio. Dunque, il contrassegno è stato sostituito da tale attestazione, denominata certificato di assicurazione, che è necessario tenere a bordo del mezzo assicurato ed esibire in caso di impossibilità di accertare la copertura assicurativa del veicolo mediante l’utilizzo dell’elenco appositamente predisposto.
La violazione in esame, e risalente al giugno del 2016, è relativa al non aver l’automobilista ottemperato all’invito a presentarsi per l’esibizione del contrassegno assicurativo, ma, a fronte di tali dati, non si è tenuto conto, osservano i giudici di Cassazione, del fatto che a partire dall’ottobre del 2015 le compagnie di assicurazione non rilasciano più il contrassegno che, pertanto, oltre al fatto che non deve più essere esibito, non era comunque nella disponibilità dell’automobilista e pertanto non poteva essere esibito nei successivi trenta giorni. Ciò perché, alla luce di quanto stabilito con la normativa, a partire dall’ottobre 2015 l’unico documento che deve essere a bordo del mezzo è il certificato di assicurazione che, tuttavia, ha lo scopo di consentire l’accertamento della regolarità della assicurazione e di conseguenza della circolazione nel caso non sia possibile l’accertamento mediante la consultazione della ‘banca dati’.
Tale sistema è stato delineato dal legislatore per contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione mediante il cosiddetto processo di smaterializzazione, annotano i giudici di Cassazione, i quali aggiungono, ritornando alla vicenda in esame, che l’accertamento avrebbe dovuto riguardare o la mancanza del suddetto certificato anche in copia digitale o l’impossibilità di controllare mediante la ‘banca dati’ l’esistenza della copertura assicurativa e, di conseguenza, l’invito a presentarsi negli uffici di Polizia avrebbe dovuto avere ad oggetto tale documento mentre l’automobilista è stato sanzionato per non avere esibito il contrassegno assicurativo entro trenta giorni.
Tirando le somme, per i magistrati di Cassazione va annullato in via definitiva il verbale di accertamento emesso nei confronti dell’automobilista.

news più recenti

Mostra di più...