‘Dimentica’ il mantenimento per il figlio, lo ‘sostituiscono’ l’ex compagna e i nonni materni: padre comunque condannato
Riconosciuto il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ciò a fronte del palese stato di bisogno del minore

Condannato il padre che per qualche anno non versa il mantenimento per il figlio e si giustifica sottolineando che, comunque, ai bisogni del bambino avevano provveduto la mamma, sua ex compagna, e i nonni materni. Logico parlare di violazione degli obblighi di assistenza familiare, secondo i giudici, a fronte della condotta tenuta dall’uomo finito sotto processo, condotta consistita nell’andare via di casa, nel tornare nel Paese di origine e, soprattutto, nel non provvedere al mantenimento del figlio, subito dopo la sua nascita, e nel porre rimedio solo in parte a tale omissione, riconoscendo, anni dopo, somme inferiori a quanto stabilito dal Tribunale e, peraltro, risultando assolutamente assente dal punto di vista affettivo. Irrilevante, precisano i giudici, il fatto che ai bisogni del bambino abbiano provveduto per anni la madre e i nonni materni. Su questo fronte, difatti, la minore età è una condizione soggettiva di stato di bisogno che non è esclusa dal fatto che l’altro genitore abbia le disponibilità economiche per provvedere da solo al figlio. (Sentenza dell’11 aprile 2022 del Tribunale di Cassino)