Diritti di abitazione e uso: spettano anche al coniuge superstite separato ma senza addebito
Condivisa la tesi secondo cui l’adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale

I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite, come previsto dal Codice Civile in materia di riserva a favore del coniuge, spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare. Questi i principi fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla divisione giudiziale derivante dalla successione legittima di un uomo che ha lasciato la moglie e tre figli. Questione da sempre discussa è, premettono i giudici, se i diritti riconosciuti dal Codice Civile al coniuge superstite possano sorgere a favore del coniuge superstite che viveva legalmente separato dal defunto. Il dubbio si giustifica in ragione del fatto che al coniuge separato, e senza addebito, la legge riconosce gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Per i giudici la soluzione è chiara: va condivisa la tesi secondo cui l’adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale. La norma, infatti, non annovera fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d’altra parte, la lettera del Codice Civile è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato. In base a questa visione, i presupposti per la nascita del diritto mancherebbero solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare. In tal caso, essendo cessata l’adibizione a residenza della famiglia, i diritti di abitazione e di uso non sorgono per difetto del presupposto oggettivo, mentre i presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione si sia aperta in favore di quello che se ne fosse allontanato, lasciando a viverci l’altro ora defunto. (Sentenza 22566 del 26 luglio 2023 della Cassazione)