Diritti fondamentali delle persone: accettabile la norma che impone al giudice il divieto di rilevare d’ufficio una violazione dell’obbligo di informare prontamente una persona indagata in merito al s
Necessario però che la persona indagata non sia stata privata della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato e che detta persona abbia avuto, così come, eventualmente, il suo avvocato, il diritto di accedere al proprio fascicolo e di far valere tale violazione entro un termine ragionevole

In materia di protezione dei diritti fondamentali delle persone, il diritto dell’Unione Europea non contrasta, in linea di principio, col divieto imposto al giudice nazionale di rilevare d’ufficio una violazione dell’obbligo di informare prontamente una persona indagata in merito al suo diritto di restare in silenzio. Tuttavia, è necessario anche che la persona indagata non sia stata privata della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato, se necessario ricorrendo al gratuito patrocinio, e che detta persona abbia avuto, così come, eventualmente, il suo avvocato, il diritto di accedere al proprio fascicolo e di far valere tale violazione entro un termine ragionevole. Il caso sottoposto ai giudici ha riguardato due persone che si trovavano, di notte, vicino ad un automezzo pesante in un parcheggio di un’impresa e che hanno attirato l’attenzione di alcuni agenti di polizia giudiziaria, i quali hanno subito avviato un’indagine per il reato in flagranza di furto di carburante. Queste persone, cioè i presunti ladri, sono state interrogate sul posto senza che venissero loro notificati i loro diritti e sono state successivamente poste in stato di fermo, e soltanto successivamente esse hanno ricevuto la notifica dei loro diritti, segnatamente quello di restare in silenzio.. A fronte di tale vicenda, i giudici chiariscono che il divieto imposto al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio la violazione in questione ai fini dell’annullamento del procedimento penale rispetta, in linea di principio, il diritto ad un ricorso effettivo e a che la propria causa venga esaminata equamente, nonché i diritti della difesa, qualora le persone indagate o imputate o il loro avvocato abbiano avuto la possibilità concreta ed effettiva di far valere la violazione entro un termine ragionevole e abbiano a tal fine potuto beneficiare dell’accesso al fascicolo. Tuttavia, al fine di assicurare l’effetto utile del diritto di restare in silenzio, tale considerazione vale soltanto a condizione che le persone indagate o imputate abbiano avuto la possibilità concreta ed effettiva, nel corso del periodo di tempo di cui disponevano per far valere tale violazione, di esercitare il diritto di avvalersi di un avvocato, così come sancito dal diritto dell’Unione Europea e così come agevolato dal meccanismo di ammissione al gratuito patrocinio. I giudici precisano inoltre che, se queste stesse persone rinunciano a detta possibilità, esse sono tenute, in linea di principio, a sopportare le eventuali conseguenze di tale rinuncia qualora quest’ultima abbia avuto luogo in conformità alle condizioni previste dal diritto dell’Unione Europea, diritto che prevede in particolare che la persona indagata o imputata deve aver ricevuto, oralmente o per iscritto, informazioni chiare e sufficienti, in un linguaggio semplice e comprensibile, sul contenuto del diritto di avvalersi di un avvocato e sulle eventuali conseguenze di una rinuncia a quest’ultimo e che la rinuncia deve essere espressa in maniera volontaria e inequivocabile. (Sentenza del 22 giugno 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)