Doppio cognome e opposizione di un genitore

Possibile l’attribuzione del cognome del secondo genitore al figlio nonostante l’opposizione del primo genitore

Doppio cognome e opposizione di un genitore

L’opposizione del primo genitore non è ostativo all’attribuzione al figlio del cognome del secondo genitore. Perciò è ammissibile l’attribuzione del cognome del secondo genitore, però sulla scorta di un accertamento in concreto dell’interesse del minore, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. Fondamentale, in questa ottica, è che l’aggiunta del cognome del secondo genitore non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo genitore e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l’uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali. Questo il principio richiamato dai giudici, i quali, nel caso specifico loro sottoposto, hanno valutato, sulla scorta della nota del ‘Servizio sociale’ coinvolto nella verifica della relazione genitoriale paterna, il concreto interesse del minore, e hanno affermato che è sì in corso un’ opera di sostegno e di accompagnamento del ‘Servizio sociale’ nella frequentazione del minore con il padre, ma hanno anche rimarcato che, nonostante l’impegno paterno, il minore ha assunto e mantenuto una posizione di rifiuto riguardo all’aggiunta del cognome, e quindi l’accoglimento della richiesta, mirata all’aggiunta del cognome paterno a caratterizzare il nome del minore, appare come una forzatura agli occhi del minore stesso, che, a fatica, cerca di ricostruire un rapporto col padre. (Ordinanza 30404 del 2 novembre 2023 della Cassazione)

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