E-commerce: vietato imporre obblighi extra a fornitori online di altri Stati membri

In Italia, i fornitori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online, come Airbnb, Expedia, Google, Amazon e Vacation Rentals, sono soggetti a obblighi censurati ora dalla CGUE

E-commerce: vietato imporre obblighi extra a fornitori online di altri Stati membri

In Italia, giganti del web come Airbnb, Expedia, Google, Amazon e Vacation Rentals, si sono scontrati con obblighi nazionali adottati tra il 2020 e 2021. Nello specifico, la nostra normativa chiedeva a tali fornitori di registrarsi presso AGCOM, trasmettere dati finanziari, e pagare contributi, al fine dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.

Dopo aver impugnato tali normative davanti ai giudici italiani, la questione è passata ai giudici del Lussemburgo che hanno chiarito che le misure adottate dalla normativa italiana sono contrarie a quella comunitaria.

Nello specifico, «secondo la direttiva sul commercio elettronico, spetta allo Stato membro di origine della società che fornisce servizi della società dell'informazione disciplinare la prestazione di questi ultimi. Gli Stati membri di destinazione, tenuti al rispetto del principio di reciproco riconoscimento, non devono, salvo eccezioni, limitare la libera prestazione di tali servizi. Pertanto, l'Italia non può imporre a fornitori di tali servizi stabiliti in altri Stati membri obblighi supplementari che, pur essendo richiesti per l'esercizio di detti servizi in tale paese, non sono previsti nello Stato membro in cui sono stabiliti».

Inoltre, sempre secondo la Corte, «tali obblighi non rientrano tra le eccezioni consentite dalla direttiva sul commercio elettronico. Infatti, da un lato, essi hanno, fatta salva la verifica da parte del giudice italiano, una portata generale ed astratta. Dall'altro lato, gli stessi non sono necessari al fine di tutelare uno degli obiettivi di interesse generale previsti da tale direttiva. Inoltre, l'introduzione di tali obblighi non è giustificata dalla finalità, invocata dalle autorità italiane, di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento summenzionato».

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