Eccesso di velocità: irrilevante la mancanza del rilievo fotografico effettuato dall’autovelox
In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, è ininfluente - di per sé - il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura autovelox

Da un lato, infatti, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall’altro, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova - in sé -, e fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Ne consegue che l’accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal ‘Codice della strada’, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell’effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall’opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto. Inoltre, ai fini della legittimità della sanzione irrogata per a violazione del limite di velocità, a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l’indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del soggetto sanzionato, che può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura. Infine, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, il verbale di costatazione costituisce atto pubblico, e ne consegue che l’indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un’attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso. (Ordinanza 26511 del 14 settembre 2023 della Cassazione)