Edificio di interesse storico o artistico: va esclusa la sua usucapibilità

Possibile, comunque, accertare che alcune porzioni dello stabile, in funzione della loro autonomia funzionale e della loro separazione fisica dal corpo dell’edificio vincolato, non partecipano della specifica natura attribuita al bene

Edificio di interesse storico o artistico: va esclusa la sua usucapibilità

Ove sia riscontrata la natura demaniale di un edificio di interesse storico o artistico, l’intero manufatto, in ragione del predetto interesse, è soggetto al regime vincolato, con conseguente esclusione della sua usucapibilità. Resta salva la possibilità del giudice di accertare, all’esito di valutazione in punto di fatto, che alcune porzioni dello stabile, in funzione della loro autonomia funzionale e della loro separazione fisica dal corpo dell’edificio vincolato, non partecipano della specifica natura attribuita al bene. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo all’istanza con cui un Comune ha chiesto la condanna di alcuni privati al rilascio di un locale facente parte di un edificio di importanza storica, istanza a cui i privati si sono opposti giocando la carta della intervenuta usucapione in loro favore del cespite oggetto di causa. I giudici chiariscono che la demanialità riguarda, di norma, il bene nella sua interezza, a prescindere dal livello di piano delle sue singole parti e dall’effettiva destinazione a pubblica funzione di queste ultime. Semmai, il ragionamento può essere applicato al contrario, ovverosia, data la demanialità del palazzo, tocca ricercare la prova dell’inefficacia del vincolo sulla singola parte - seminterrata, in questo caso specifico - del bene. (Ordinanza 12688 del 10 maggio 2023 della Cassazione)

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