Edilizia residenziale pubblica: niente casa popolare se si è proprietari di un immobile dato in usufrutto

Va disposta la decadenza del privato cittadino dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, poiché egli ha perso i requisiti della impossidenza, essendo risultato nudo proprietario di un appartamento

Edilizia residenziale pubblica: niente casa popolare se si è proprietari di un immobile dato in usufrutto

In materia di edilizia residenziale pubblica, se la normativa regionale - nel caso specifico, quella della Regione Lazio - prevede, tra i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, la mancanza di titolarità del diritto di proprietà su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo gli altri requisiti di ubicazione e valore ivi indicati, deve intendersi riferito sia all’acquisto del diritto di proprietà su immobile gravato da usufrutto, sia, come nella specie,all’acquisto della piena proprietà, seguito successivamente dalla costituzione di un usufrutto. Confermata, nel caso oggetto del processo, la determinazione dirigenziale che ha disposto la decadenza  del privato cittadino dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, poiché egli ha perso i requisiti della impossidenza, essendo risultato nudo proprietario di un appartamento in Roma. per effetto dell’alienazione in suo favore effettuata dal padre con contratto di compravendita e di successiva costituzione di usufrutto in favore della madre con atto pubblico. In sostanza, il cittadino ha perso, per effetto dell'acquisto della proprietà dell'immobile, i requisiti previsti dalla norma per l’edilizia residenziale pubblica, non avendo rilievo la circostanza che abbia deciso, successivamente a detto acquisto, di costituire, in favore della madre e a titolo gratuito, l'usufrutto sull'immobile stesso, essendo venuto meno, in costanza di rapporto, un requisito soggettivo imprescindibile, con la conseguente decadenza dal beneficio della assegnazione. (Ordinanza 10017 del 14 aprile 2023 della Corte di Cassazione)

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