Edilizia sovvenzionata, discriminatorio chiedere una documentazione ulteriore per le istanze dei cittadini extracomunitari
Il riferimento è alla necessità della presentazione di una attestazione relativa alla mancanza di proprietà immobiliari nel Paese di origine e nel Paese di provenienza

Catalogabile come discriminazione il paletto imposto dalla Regione nell’ambito del cosiddetto ‘Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione di alloggi di edilizia sovvenzionata’ e mirato, in sostanza, a richiedere ai cittadini extracomunitari l’attestazione relativa all’assenza di proprietà – anche in riferimento ai componenti del nucleo familiare – di immobili nel Paese di origine e nel Paese di provenienza. Riflettori puntati, in particolare, su un preciso passaggio del Regolamento, quello con cui si stabilisce che, ai fini dell’accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata, tutti i cittadini appartenenti a Paesi esterni all’Unione Europea debbano fornire documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza, con conseguente esclusione di tutti i richiedenti extracomunitari che non forniscano tale documentazione assieme all’istanza mirata all’ottenimento di una casa di edilizia sovvenzionata. (Ordinanza del 4 dicembre 2022 del Tribunale di Pordenone)