‘Emmentaler’: confermata la mancata registrazione del marchio
Decisiva la sottolineatura che esso ha carattere descrittivo in una parte dell’Unione Europea

Il termine ‘emmentaler’ non può essere tutelato in quanto marchio dell’Unione Europea per dei formaggi. Il caso ha avuto origine quando la ‘Emmentaler Switzerland’ ha ottenuto, presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, la registrazione internazionale del segno denominativo ‘EMMENTALER’ per prodotti corrispondenti alla descrizione ‘Formaggi a denominazione di origine protetta emmentaler’. Tale registrazione internazionale è stata notificata all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale , ma la domanda di registrazione è stata respinta. A fare chiarezza hanno provveduto i giudici, osservando, innanzitutto, che, per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio richiesto, il pubblico di riferimento tedesco comprenda immediatamente il segno ‘EMMENTALER’ come designante un tipo di formaggio. Premesso, poi, che, affinché un segno sia rifiutato alla registrazione, è sufficiente che esso abbia carattere descrittivo in una parte dell’Unione Europea, la quale può essere eventualmente costituita da un solo Stato, il Tribunale ha dichiarato che giustamente si è concluso che il marchio richiesto è descrittivo, senza che sia necessario esaminare gli elementi che non riguardano la percezione del pubblico di riferimento tedesco. Per quanto concerne, poi, la tutela del marchio richiesto in quanto marchio collettivo, i giudici precisano che possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi in questione. Tuttavia, tale disposizione deve essere sottoposta ad un’interpretazione restrittiva. In tal senso, la sua portata non può comprendere i segni che sono considerati come un’indicazione della specie, della qualità, della quantità, della destinazione, del valore, dell’epoca di produzione o di un’altra caratteristica dei prodotti, ma unicamente i segni che saranno considerati come un’indicazione della provenienza geografica di detti prodotti. Poiché il marchio richiesto è descrittivo di un tipo di formaggio per il pubblico di riferimento tedesco e non è percepito come un’indicazione della provenienza geografica di detto formaggio, esso non gode di una tutela in quanto marchio collettivo. (Sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale dell’Unione Europea)