Esecuzione della decisione certificata come titolo esecutivo europeo: ecco le circostanze eccezionali che consentono la sospensione
La nozione di ‘circostanze eccezionali’ si riferisce a una situazione in cui la prosecuzione del procedimento di esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, qualora il debitore abbia impugnato, nello Stato membro d’origine, tale decisione o abbia chiesto la rettifica o la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, esporrebbe tale debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave

Delucidazioni di rilievo su quelle che possono essere le circostanze eccezionali che consentono all’autorità giudiziaria competente di sospendere l’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo. E in questa ottica il giudice nazionale dello Stato membro dell’esecuzione deve assicurarsi della sospensione del procedimento quando l’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo è stata sospesa nello Stato membro d’origine. Il caso preso in esame dai giudici ha avuto origine nel giugno del 2019 quando un Tribunale circoscrizionale tedesco ha notificato un’ingiunzione di pagamento alla Arik Air Limited per il recupero di un credito di quasi 2.300.000 euro a favore della Lufthansa e successivamente ha emesso, nell’ottobre del 2019, un titolo esecutivo europeo e, nel dicembre del 2019, un certificato di titolo esecutivo europeo. A quel punto, un ufficiale giudiziario operante in Lituania è stato adito dalla ‘Lufthansa’ per dare esecuzione a tale titolo esecutivo nei confronti della Arik Air, ma quest’ultima società ha presentato dinanzi a un Tribunale tedesco una domanda di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo e di cessazione del recupero forzato del credito. In questo quadro si inserisce la pronuncia dei giudici comunitari, i quali hanno fornito precisazioni circa il significato e la portata della nozione di ‘circostanze eccezionali’ che consentono al giudice o all’autorità competente nello Stato membro dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine. Innanzitutto, la nozione di ‘circostanze eccezionali’ si riferisce a una situazione in cui la prosecuzione del procedimento di esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, qualora il debitore abbia impugnato, nello Stato membro d’origine, tale decisione o abbia chiesto la rettifica o la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, esporrebbe tale debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave. Il risarcimento di tale danno, in caso di annullamento della suddetta decisione o di rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo, sarebbe impossibile o estremamente difficile. Tale nozione non rinvia a circostanze relative al procedimento giurisdizionale diretto nello Stato membro d’origine contro la decisione certificata come titolo esecutivo europeo o contro il certificato di titolo esecutivo europeo. Per quanto concerne, poi, la posizione dei giudici o delle autorità dello Stato membro dell’esecuzione, essi hanno un margine di discrezionalità limitato per quanto riguarda la valutazione delle circostanze in base alle quali è possibile accogliere una domanda di sospensione dell’esecuzione. In sede di esame di una siffatta domanda, detti giudici o autorità devono limitarsi, al fine di accertare l’esistenza di circostanze eccezionali ai sensi di tale disposizione, a ponderare l’interesse del creditore, consistente nel procedere ad un’esecuzione immediata della decisione relativa al suo credito, con quello del debitore, consistente nell’evitare danni particolarmente gravi e irreparabili o difficilmente riparabili. (Sentenza del 16 febbraio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)